A decorrere dall’anno 2020 la tassa sui servizi indivisibili (TASI) è implicitamente abrogata. Infatti il comma 738, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l’Imposta Unica Comunale sia abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e all’imposta municipale propria (IMU).
TASI è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, l'imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguardava i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.
Quali sono i servizi indivisibili?
Il regolamento comunale individuava i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi era diretta.
La grande novità della Tasi era che il soggetto passivo non era solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabiliva che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però doveva versare solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della TASI.
Tale novità ha subito delle modifiche dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). E' stata infatti eliminata la quota Tasi a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui l'immobile in locazione sia da loro utilizzato come abitazione principale, ad eccezione degli immobili di lusso (cat. A1,A8,A9).