TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

Articolazione del Tributo

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare. 
La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile.
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’unità immobiliare e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie.
La quota variabile per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza
 
 

Il Regolamento comunale prevede che il tributo è dovuto per intero nelle zone del territorio comunale incluse nella perimetrazione di cui alla tavola grafica allegata al regolamento stesso.
Per le utenze ubicate fuori dalla perimetrazione di cui alla tavola grafica allegata al regolamento, il  tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
La riduzione, se non già introdotta d’Ufficio, dovrà essere richiesta dal soggetto passivo.   

Il Regolamento comunale prevede che la tariffa si applica in misura ridotta del 30% sia della parte fissa sia della parte variabile alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
fabbricati rurali ad uso abitativo

La riduzione dovrà essere richiesta dal soggetto passivo

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:

l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

 La riduzione dovrà essere richiesta dal soggetto passivo

Per approfondimenti puoi scaricare una copia del regolamento TARI al seguente indirizzo:
https://www.comune.piedicavallo.bi.it/Home/Regolamenti-on-line/Regolamenti-Dettagli?ID=24088-3
clicca qui per andare alla pagina Comune di Piedicavallo - Dettaglio regolamento
 

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio tributi del Comune di Piedicavallo entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare e la consistenza (superficie) dell'immobile.

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE ATTIVITA' STAGIONALE

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due o più rate. 
Si evidenzia che alla TARI non si applica il divieto di aumento stabilito, per l’anno 2016, per tutti gli altri tributi comunali dall’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016)
Il D.M. 21 ottobre 2020 del Ministero delle Finanze, ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2021 il versamento per la tariffa e il tributo, potranno essere effettuati solo tramite lo strumento del PagoPa.
 

Ogni anno il Comune invia direttamente al domicilio dell'utente la bolletta relativa all'utenza, in cui sono riportati tutti i dati degli immobili soggetti alla TARI, i conteggi eseguiti, le scadenze e i moduli per il pagamento con PagoPa.
Tutte le informazioni riportate nelle bollette emesse sono consultabili anche all'interno dell'Area Personale del "Portale del Contribuente", dove troverai anche i moduli PagoPa che potrai pagare direttamente dal portale o stamparli per pagarli utilizzando gli altri canali previsti per il PagoPa.
Le spese di spedizione delle bollette è a carico dell'utente.
Per evitare le spese di invio (stampa, imbustamento, postali, ecc.) l'utente può chiedere l'invio tramite email o PEC, autorizzando espressamente in tal senso il Comune. 
 

L'utente che ha installato sul proprio smartphone l'App IO, riceverà comunicazione sull'emissione delle bollette Tari con le relative scadenze.
Per maggiori informazioni sull'App IO puoi visitare la pagina Comune di Piedicavallo - Come fare per - L'APP DEI SERVIZI PUBBLICI

     

Il D.M. 21 ottobre 2020 del Ministero delle Finanze ha previsto che, a partire dall’anno d’imposta 2021, il versamento per la tariffa e il tributo potranno essere effettuati solo tramite lo strumento del PagoPa.
Il Comune provvede a inviare al contribuente i moduli per il pagamento con i relativi conteggi effettuati, evidenziando le scadenze da rispettare. 
Ricordiamo che per evitare le spese di invio (stampa, imbustamento, postali, ecc.) l'utente può chiedere l'invio tramite email o PEC, autorizzando espressamente in tal senso il Comune. 

Le bollette emesse, con i relativi conteggi che hanno determinato la TARI e i pagamenti già eseguiti,  sono consultabili anche all'interno dell'Area Personale del "Portale del Contribuente", dove troverai anche i moduli PagoPa che potrai pagare direttamente dal portale o stamparli per pagarli utilizzando gli altri canali previsti per il PagoPa.


Clicca sul seguente link per accedere Login Portale Contribuente (servizipubblicaamministrazione.it)

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio tributi del Comune di Piedicavallo entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare o la consistenza (superficie) dell'immobile.

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE ATTIVITA' STAGIONALE