IMU - Imposta Municipale Propria (ex Imposta Municipale Unica)


   

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.


Dal 2020 l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020).
Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni, le categorie elencate all'art. 12 del vigente regolamento comunale.
Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale, la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
a) i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato. 
Il vigente regolamento può essere scaricato al seguente link
Comune di Piedicavallo - Dettaglio regolamento

Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale e aree fabbricabili) l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
L'IMU è un'imposta annuale. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ciascun anno.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti a contattare gli uffici comunali.
 

L'IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.
Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (tettoie e simili) nel limite di un solo immobile per categoria catastale. Sul secondo box, ad esempio, dovrete pagare l’IMU.
 
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune.
 

REGOLAMENTO IMU

Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Il vigente regolamento può essere scaricato al seguente link
Comune di Piedicavallo - Dettaglio regolamento
 
 

Le delibere che stabiliscono annualmente le aliquote da applicare nel Comune di Piedicavallo, sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune. 
Possono essere scaricate anche al seguente link del Sito del Ministero delle Finanze
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/nuova_imu/sceltaanno.htm?lista=1&r=1&pagina=piemonte.htm&cm=&pr=BI&anno=&cc=G594
 

      

L'IMU è dovuta in proporzione al periodo di possesso dell'immobile nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"

Inviare la dichiarazione IMU è obbligatorio nei casi in cui si siano verificate variazioni di dati ed elementi che influiscono sul calcolo dell’imposta dovuta.
Il comma 769 dell’art. 1 della Legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio) ha previsto che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (Decreto del 29/07/2022) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Esclusivamente per la dichiarazione IMU relativa al 2021 la scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate utilizzando la precedente modulistica, a patto che i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti dal nuovo modello, approvato con Decreto direttoriale del 29 luglio 2022.

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
aree fabbricabili: inizio possesso e variazioni che incidano sul valore/base imponibile;
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.

Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.

In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali 

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta potrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.

    

Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.

Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
Puoi accedere cliccando direttamente qui 
per es. cantine e solai
 
 
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 , C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.